Art. 126. 
 
  Se nonostante le misure  di  cui  all'art.  124  non  e'  possibile
impedire la caduta di materiali in luoghi di  proprieta'  altrui,  il
prefetto, su  proposta  dell'ingegnere  capo  valutati  i  preminenti
interessi, puo' disporre che il tiro delle mine  avvenga  ugualmente.
Il decreto stabilisce altresi' le ore e le modalita' dello sparo. 
  Durante le operazioni di brillamento e' fatto divieto ai  terzi  di
trattenersi fuori riparo nella zona di pericolo. 
  Quando occorra, il decreto dispone che la forza pubblica intervenga
per assicurare l'allontanamento temporaneo delle persone  dalla  zona
di pericolo e puo' imporre cauzione.