Art. 126. Se nonostante le misure di cui all'art. 124 non e' possibile impedire la caduta di materiali in luoghi di proprieta' altrui, il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo valutati i preminenti interessi, puo' disporre che il tiro delle mine avvenga ugualmente. Il decreto stabilisce altresi' le ore e le modalita' dello sparo. Durante le operazioni di brillamento e' fatto divieto ai terzi di trattenersi fuori riparo nella zona di pericolo. Quando occorra, il decreto dispone che la forza pubblica intervenga per assicurare l'allontanamento temporaneo delle persone dalla zona di pericolo e puo' imporre cauzione.