Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. Str.) 
                     (Disposizione transitoria) 
  1. Le disposizioni del presente regolamento sono  applicate  con  i
termini e le decorrenze stabilite per  le  singole  disposizioni  del
codice cui si riferiscono. Fino alle relative date  si  applicano  le
disposizioni regolamentari  previgenti,  salvo  diverse  disposizioni
delle corrispondenti norme transitorie del codice.