Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. Str.) (Disposizione transitoria) 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.