Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. Str.)
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i
termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del
codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le
disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni
delle corrispondenti norme transitorie del codice.