Art. 408 (Art. 240 Cod. Str.) 
   (Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento) 
  1.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo   407,   le
disposizioni del presente regolamento entrano in vigore 
contestualmente al codice della strada, il 1 gennaio 1993. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  MERLONI, Ministro dei lavori 
                                  pubblici 
                                  TESINI, Ministro dei trasporti 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1992 
 Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 1