Art. 408 (Art. 240 Cod. Str.)
(Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le
disposizioni del presente regolamento entrano in vigore
contestualmente al codice della strada, il 1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MERLONI, Ministro dei lavori
pubblici
TESINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1992
Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 1