Art. 408 (Art. 240 Cod. Str.) (Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1 gennaio 1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MERLONI, Ministro dei lavori pubblici TESINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1992 Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 1