Art. 282. 
                          Criteri generali 
 
  1. L'aggiornamento e' un diritto-dovere fondamentale del  personale
ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle
conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle
connessioni    interdisciplinari;    come    approfondimento    della
preparazione didattica;  come  partecipazione  alla  ricerca  e  alla
innovazione didattico-pedagogica. 
  2.  L'aggiornamento  si  attua  sulla  base  di  programmi  annuali
nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con
iniziative promosse sul  piano  regionale  e  nazionale  anche  dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287. 
  3. I circoli didattici e  gli  istituti,  anche  sulla  base  delle
proposte dei distretti, favoriscono con  l'organizzazione  di  idonee
attrezzature e di  servizi,  l'autoaggiornamento  e  l'aggiornamento,
anche  in  relazione  alle  esigenze  risultanti  dalla   valutazione
dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e  di  eventuali
iniziative di sperimentazione.