Art. 284. Specifiche iniziative di aggiornamento 1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi dell'articolo 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attivita' di sostegno e di integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunita' europea. 2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola e' data priorita' alle iniziative in materia di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Nota all'art. 284: - L'art. 104 del testo unico e' approvato con D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), detta norme sulla promozione e sul coordinamento a livello nazionale delle attivita' di educazione e di informazione.