Art. 344 
 
 
Sanzioni per  il  debitore  e  per  i  componenti  dell'organismo  di
                      composizione della crisi 
 
    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro il debitore che: 
    a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure  di  composizione
delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II  e  III  del
capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero  sottrae
o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula
attivita' inesistenti; 
    b) al fine di ottenere  l'accesso  alle  procedure  di  cui  alle
sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo
IX del titolo V,  produce  documentazione  contraffatta  o  alterata,
ovvero sottrae,  occulta  o  distrugge,  in  tutto  o  in  parte,  la
documentazione relativa alla propria situazione debitoria  ovvero  la
propria documentazione contabile; 
    c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni  II  e  III  del
capo  II,   effettua   pagamenti   in   violazione   del   piano   di
ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati; 
    d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione  dei  debiti  o
della proposta di concordato minore, e  per  tutta  la  durata  della
procedura, aggrava la sua posizione debitoria; 
    e)  intenzionalmente  non  rispetta  i  contenuti  del  piano  di
ristrutturazione dei debiti o del concordato minore. 
    2. Le  pene  previste  dal  comma  1  si  applicano  al  debitore
incapiente che, con la domanda di esdebitazione di  cui  all'articolo
283,  produce  documentazione  contraffatta  o  alterata  o  sottrae,
occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione  relativa
alla propria situazione debitoria ovvero  la  propria  documentazione
contabile  ovvero  omette,  dopo  il  decreto  di  esdebitazione,  la
dichiarazione di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  283,  quando
dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti. 
    3. Il componente dell'organismo di composizione della  crisi  che
nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e  283  rende  false
attestazioni in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nella
proposta di cui agli articoli 67 e  75,  nella  domanda  di  apertura
della liquidazione controllata o nella domanda  di  esdebitazione  di
cui all'articolo 283, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 
    4. Le pene  di  cui  al  comma  2,  si  applicano  al  componente
dell'organismo di composizione  della  crisi  che  cagiona  danno  ai
creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto
del suo ufficio. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.