Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1) Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice. A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: 1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformita' al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice; 2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34; 3. garantire l'interoperabilita' dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice; 4. garantire l'accessibilita' dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice; 5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura; 6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice; 7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice; 9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformita' decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice; 11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attivita'; 12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico; 13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformita' alle norme comunitarie; 14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice; 15. mantenere l'integrita' delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme armonizzate sulla compatibilita' elettromagnetica; 16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in conformita' dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice; 18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice. B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono: 1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti di uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici; 2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice comprendente, se del caso, requisiti di copertura; 3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale; 4. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze; 5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 6. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice; 7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze. C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono: 1. la designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio; 2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 3. il rispetto delle norme in materia di portabilita' del numero in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice; 4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice; 5. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione; 6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 7. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice; 8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.