(Allegato n.1)
                  Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1) 
 
 
Elenco  esaustivo  delle  condizioni   che   possono   corredare   le
autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso  delle  frequenze
radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte  C)  come
    precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice. 
 
 
  A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: 
   1.  contribuire  al  finanziamento  del  servizio  universale   in
conformita' al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice; 
   2. corrispondere i diritti amministrativi ai  sensi  dell'articolo
34; 
   3. garantire l'interoperabilita' dei  servizi  e  interconnessione
delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice; 
   4. garantire l'accessibilita' dei numeri del  piano  nazionale  di
numerazione per l'utente finale comprese le condizioni  conformemente
al Capo IV del Titolo II del Codice; 
   5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e
rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione  dell'accesso
o dell'uso del suolo pubblico o privato e  condizioni  relative  alla
co-ubicazione  e  alla  condivisione  degli  impianti  e  dei   siti,
conformemente al Capo V del Titolo  II  del  Codice  e  inclusa,  ove
applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica  necessaria  ad
assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura; 
   6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente  al  Capo
IV, sezione III del Titolo II del Codice; 
   7. garantire la protezione dei dati personali e  la  tutela  della
vita privata specifiche al settore delle  comunicazioni  elettroniche
conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 
   8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del
settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le  condizioni
in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice; 
   9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali  delle
trasmissioni, in conformita' decreto legislativo 9  aprile  2003,  n.
70, nel mercato interno e restrizioni relative alle  trasmissioni  di
contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2  bis,  paragrafo  2,  della
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,  relativa  al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,  regolamentari
e  amministrative  degli  Stati   appartenenti   all'Unione   europea
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 
   10. presentare le informazioni in osservanza di una  procedura  di
presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4,
e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice; 
   11. assicurare  le  prestazioni  ai  fini  di  giustizia,  di  cui
all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attivita'; 
   12. garantire le comunicazioni, in caso  di  catastrofi  naturali,
tra i servizi di emergenza e le autorita',  nonche'  le  trasmissioni
radiotelevisive destinate al pubblico; 
   13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione
delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione
elettronica, in conformita' alle norme comunitarie; 
   14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da  quelli  di  cui
all'articolo 28, comma 2 del  Codice  applicabili  alle  imprese  che
forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente
al Capo III del Titolo II dello stesso Codice; 
   15. mantenere l'integrita' delle reti pubbliche di  comunicazione,
conformemente al Capo III e al Capo IV  del  Titolo  II  del  Codice,
anche   mediante   le   condizioni   per    prevenire    interferenze
elettromagnetiche tra reti e/o servizi di  comunicazione  elettronica
ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in  materia
di norme armonizzate sulla compatibilita' elettromagnetica; 
   16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche  contro  l'accesso
non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria
in materia; 
   17.  rispettare  le  condizioni  per  l'uso  di  frequenze  radio,
conformemente all'articolo 7,  comma  2  del  decreto  legislativo  9
maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla  concessione
di diritti di uso individuali in conformita' dell'articolo 27,  commi
1 e 2 del Codice; 
   18. rispettare le misure volte ad  assicurare  il  rispetto  delle
norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice. 
 
 
  B. Condizioni della concessione di diritti di uso  delle  frequenze
radio sono: 
   1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia  per
il quale sono stati concessi i diritti di uso della frequenza  e  ove
applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione  di
contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici; 
   2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in  conformita'  al
Capo II del Titolo I del Codice comprendente, se del caso,  requisiti
di copertura; 
   3.  condizioni  tecniche  e  operative  per  evitare  interferenze
dannose  e  per  limitare  l'esposizione  del   pubblico   ai   campi
elettromagnetici,  qualora   siano   diverse   da   quelle   previste
dall'autorizzazione generale; 
   4. durata massima, in  conformita'  all'articolo  27  del  Codice,
fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale  di  ripartizione
delle frequenze; 
   5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative
condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 
   6. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice; 
   7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i  diritti
di uso abbia assunto nell'ambito  di  una  procedura  di  gara  o  di
selezione comparativa; 
   8.  obblighi  derivanti  dagli  accordi  internazionali   relativi
all'uso delle frequenze. 
 
 
  C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono: 
   1. la designazione del servizio per  il  quale  e'  utilizzato  il
numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura  di
tale servizio; 
   2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo
II del Titolo I del Codice; 
   3. il rispetto delle norme in materia di portabilita'  del  numero
in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice; 
   4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli
abbonati ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice; 
   5. durata massima, in  conformita'  all'articolo  27  del  Codice,
fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione; 
   6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative
condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 
   7. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice; 
   8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i  diritti
di uso abbia assunto nell'ambito  di  una  procedura  di  gara  o  di
selezione comparativa; 
   9.  obblighi  derivanti  dagli  accordi  internazionali   relativi
all'uso dei numeri.