(Regolamento-art. 518)
 
                              Art. 518. 
 
 
  Avvenendo per qualsiasi causa cambio di tesoriere, quegli che cessa
dalle funzioni deve addebitarsi ed accreditarsi definitivamente delle
ritenute sui pagamenti avvenuti sino al giorno in cui termina la  sua
gestione, nei modi indicati nel precedente articolo 494. 
 
  Dal suo credito deve poi detrarre l'importo  totale  dei  pagamenti
fatti nel decorso del mese stesso, su titoli di spesa  collettivi  di
qualunque specie esistenti tuttora  presso  di  lui,  ed  il  residuo
risultante a debito nei conti costituisce la rimanenza  di  cassa  da
passare al tesoriere subentrante. 
 
  I pagamenti fatti nel mese dal tesoriere cessante sotto  il  titolo
di fondi somministrati e non per anco rimborsati, restano  a  credito
nei suoi conti, ed i titoli relativi vengono trasmessi da chi  spetta
alle amministrazioni che devono provvedere  pel  rimborso,  nei  modi
prescritti dal presente regolamento.