(Regolamento-art. 519)
 
                              Art. 519. 
 
 
  Avvenuta la consegna dei valori e dei titoli di spesa collettivi al
tesoriere  subentrante,  questi  spedisce  una  quietanza  di   fondo
somministrato per l'importo della rimanenza di cassa di ragione dello
Stato, e la rimette al tesoriere cessato che l'annota a discarico nei
propri conti. 
 
  Il   tesoriere   subentrato   si    accredita    contemporaneamente
dell'importo delle somme gia' pagate su titoli  di  spesa  collettivi
ricevuti  in  consegna,  mantenendo  le  distinzioni  prescritte  dal
presente regolamento e  facendo  risultare  che  i  pagamenti  furono
eseguiti dal suo predecessore.