Art. 520. I resti di cassa riguardanti i depositi e le contabilita' speciali vengono assunti a debito del tesoriere che subentra, senza che occorra emettere quietanze, bastando a giustificazione sua, ed a discarico del tesoriere che cessa, l'esmplare rispettivo del processo verbale da compilarsi secondo il disposto dell'articolo 182.