(Regolamento-art. 520)
 
                              Art. 520. 
 
 
  I resti di cassa riguardanti i depositi e le contabilita'  speciali
vengono assunti a  debito  del  tesoriere  che  subentra,  senza  che
occorra emettere quietanze, bastando  a  giustificazione  sua,  ed  a
discarico del tesoriere che cessa, l'esmplare rispettivo del processo
verbale da compilarsi secondo il disposto dell'articolo 182.