(Codice Penale-art. 579)
                              Art. 579. 
 
                     (Omicidio del consenziente) 
 
  Chiunque cagiona la morte di un  uomo,  col  consenso  di  lui,  e'
punito con la reclusione da sei a quindici anni. 
 
  Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. 
 
  Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il  fatto  e'
commesso: 
 
  1° contro una persona minore degli anni diciotto; 
 
  2° contro  una  persona  inferma  di  mente,  o  che  si  trova  in
condizioni di deficienza psichica,  per  un'altra  infermita'  o  per
l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 
 
  3° contro una persona il  cui  consenso  sia  stato  dal  colpevole
estorto con violenza, minaccia  o  suggestione,  ovvero  carpito  con
inganno.