(Codice Penale-art. 589 bis)
                            Art. 589-bis. 
 
                     (( (Omicidio stradale). )) 
 
  ((Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione  stradale  e'  punito
con la reclusione da due a sette anni. 
 
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato  di
ebbrezza  alcolica  o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente
all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai   sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),  e  187  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cagioni  per  colpa  la
morte di una persona, e' punito con la reclusione da  otto  a  dodici
anni. 
 
  La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a  motore  di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in  stato  di  ebbrezza
alcolica ai  sensi  dell'articolo  186,  comma  2,  lettera  b),  del
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni  per  colpa  la
morte di una persona. 
 
  Salvo quanto previsto dal terzo  comma,  chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica  ai  sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di  una  persona,  e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 
 
  La pena di cui al comma precedente si applica altresi': 
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o  con
patente sospesa o revocata, ovvero nel  caso  in  cui  il  veicolo  a
motore sia di proprieta' dell'autore del fatto  e  tale  veicolo  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi  precedenti,  qualora  il  conducente
cagioni la morte di piu' persone, ovvero  la  morte  di  una  o  piu'
persone e lesioni a una o  piu'  persone,  si  applica  la  pena  che
dovrebbe infliggersi per la  piu'  grave  delle  violazioni  commesse
aumentata fino al triplo, ma la  pena  non  puo'  superare  gli  anni
diciotto.))