(Codice Penale-art. 591)
                              Art. 591. 
 
              (Abbandono di persone minori o incapaci) 
 
  Chiunque abbandona  una  persona  minore  degli  anni  quattordici,
ovvero una persona incapace, per malattia di mente o  di  corpo,  per
vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a  se'  stessa,  e  della
quale abbia la  custodia  o  debba  avere  cura,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a cinque anni. 
 
  Alla stessa pena soggiace chi  abbandona  all'estero  un  cittadino
italiano minore degli anni diciotto, a lui  affidato  nel  territorio
dello Stato per ragioni di lavoro. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal  fatto  deriva
una lesione personale, ed e' da tre a  otto  anni  se  ne  deriva  la
morte. 
 
  Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso  dal  genitore,  dal
figlio,  dal  tutore  o  dal   coniuge,   ovvero   dall'adottante   o
dall'adottato.