Art. 591 (Applicazione dell'amnistia o dell'indulto agli imputati) Il decreto Reale di amnistia e' applicato agli imputati, durante l'istruzione, dal giudice competente a pronunciare la sentenza di proscioglimento. Dopo la sentenza di rinvio o dopo la richiesta o il decreto di citazione a giudizio e prima del dibattimento, il decreto e' applicato dal giudice competente per il giudizio. Nel corso del dibattimento e' applicato, appena ne risultano i requisiti. Se e' stata proposta impugnazione, il decreto puo' essere applicato anche prima della discussione dal giudice competente a decidere sull'impugnazione. L'applicazione del decreto Reale d'indulto agli imputati e' fatta anche d'ufficio dal giudice che procede al giudizio in qualsiasi grado con la sentenza di condanna. La corte di cassazione non rinvia il giudizio al giudice del merito per la sola applicazione dell'amnistia o dell'indulto, ma provvede con la sua sentenza, fuori del caso in cui il decreto non possa essere applicato senza previa valutazione di elementi di fatto che non sono gia' stati accertati nel procedimento.