(Codice di procedura penale-art. 591)
 
                              Art. 591 
 
      (Applicazione dell'amnistia o dell'indulto agli imputati) 
 
  Il decreto Reale di amnistia e' applicato  agli  imputati,  durante
l'istruzione, dal giudice competente a  pronunciare  la  sentenza  di
proscioglimento. Dopo la sentenza di rinvio o dopo la richiesta o  il
decreto di citazione a giudizio e prima del dibattimento, il  decreto
e' applicato dal giudice competente per il giudizio.  Nel  corso  del
dibattimento e' applicato, appena ne risultano  i  requisiti.  Se  e'
stata proposta impugnazione, il decreto puo' essere  applicato  anche
prima  della  discussione   dal   giudice   competente   a   decidere
sull'impugnazione. 
 
  L'applicazione del decreto Reale d'indulto agli imputati  e'  fatta
anche d'ufficio dal giudice che  procede  al  giudizio  in  qualsiasi
grado con la sentenza di condanna. 
 
  La corte di cassazione non rinvia il giudizio al giudice del merito
per la sola applicazione dell'amnistia o  dell'indulto,  ma  provvede
con la sua sentenza, fuori del caso  in  cui  il  decreto  non  possa
essere applicato senza previa valutazione di elementi  di  fatto  che
non sono gia' stati accertati nel procedimento.