Art. 592 (Pregiudizialita' dell'amnistia ed eccezioni alla regola) L'amnistia toglie al giudice il potere di esaminare e di decidere ogni altra questione relativa all'azione penale, quando questo esame non e' assolutamente necessario per l'applicazione del beneficio, salvo quanto e' disposto nel capoverso dell'articolo 152.