(Codice di procedura penale-art. 592)
 
                              Art. 592 
 
      (Pregiudizialita' dell'amnistia ed eccezioni alla regola) 
 
  L'amnistia toglie al giudice il potere di esaminare e  di  decidere
ogni altra questione relativa all'azione penale, quando questo  esame
non e' assolutamente necessario  per  l'applicazione  del  beneficio,
salvo quanto e' disposto nel capoverso dell'articolo 152.