(Codice di procedura penale-art. 593)
 
                              Art. 593 
 
      (Applicazione dell'amnistia o dell'indulto ai condannati) 
 
  Per i condannati l'applicazione del decreto  Reale  di  amnistia  o
d'indulto e' promossa dal pubblico ministero con la  richiesta  della
relativa declaratoria. Il pretore provvede d'ufficio. La  liberazione
del condannato detenuto puo'  essere  disposta  provvisoriamente  dal
pubblico  ministero  o  dal  pretore,  anche  prima  che   essa   sia
definitivamente ordinata con il provvedimento che applica  l'amnistia
o l'indulto. 
 
  L'applicazione  dell'amnistia   o   dell'indulto   ha   luogo   con
declaratoria del giudice che pronuncio' la sentenza di condanna. 
 
  Se non e' stato provveduto in alcuno dei modi sopra  indicati,  chi
ritiene di avere  diritto  all'applicazione  del  beneficio  ne  puo'
proporre istanza al giudice competente per la declaratoria. 
 
  L'amnistia deve essere applicata, qualora  il  provvedimento  venga
richiesto dall'interessato, anche se e' terminata l'esecuzione  della
pena.