Art. 593 (Applicazione dell'amnistia o dell'indulto ai condannati) Per i condannati l'applicazione del decreto Reale di amnistia o d'indulto e' promossa dal pubblico ministero con la richiesta della relativa declaratoria. Il pretore provvede d'ufficio. La liberazione del condannato detenuto puo' essere disposta provvisoriamente dal pubblico ministero o dal pretore, anche prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto. L'applicazione dell'amnistia o dell'indulto ha luogo con declaratoria del giudice che pronuncio' la sentenza di condanna. Se non e' stato provveduto in alcuno dei modi sopra indicati, chi ritiene di avere diritto all'applicazione del beneficio ne puo' proporre istanza al giudice competente per la declaratoria. L'amnistia deve essere applicata, qualora il provvedimento venga richiesto dall'interessato, anche se e' terminata l'esecuzione della pena.