(Codice di procedura penale-art. 594)
 
                              Art. 594 
 
   (Forme della declaratoria d'amnistia o d'indulto; impugnazione) 
 
  La declaratoria del giudice che applica il decreto Reale d'amnistia
o d'indulto e' emessa, con ordinanza, in camera di  consiglio,  tutte
le volte che non si sia gia' provveduto con la sentenza. 
 
  Il  giudice  provvede  altresi',   quando   occorre,   a'   termini
dell'articolo 210 del codice penale. 
 
  Le ordinanze sono soggette soltanto al ricorso  per  cassazione  da
parte del pubblico ministero e dell'imputato o condannato.