Art. 594 (Forme della declaratoria d'amnistia o d'indulto; impugnazione) La declaratoria del giudice che applica il decreto Reale d'amnistia o d'indulto e' emessa, con ordinanza, in camera di consiglio, tutte le volte che non si sia gia' provveduto con la sentenza. Il giudice provvede altresi', quando occorre, a' termini dell'articolo 210 del codice penale. Le ordinanze sono soggette soltanto al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato o condannato.