Art. 595 (Procedimenti relativi alla grazia) La domanda di grazia e' diretta al Re ed e' presentata al Ministro della giustizia; essa deve essere sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto o dalla persona che esercita sul condannato la tutela o la cura, ovvero da un avvocato o da un procuratore. Puo' essere presentata al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione della condanna, o alla direzione del carcere che la trasmette con le sue osservazioni al predetto procuratore generale. Questi, raccolte le opportune informazioni ed osservazioni, trasmette la domanda e ogni altro elemento che ad essa si riferisce al Ministro della giustizia. Il pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha pronunciato la condanna, e rispettivamente il pretore per le condanne da lui pronunciate, cura l'esecuzione del decreto Reale di grazia, ordinando quando ne e' il caso la liberazione del condannato se questi e' detenuto, e provvedendo affinche' senza ritardo sia fatta annotazione del decreto medesimo in margine o in fine all'originale della sentenza o del decreto di condanna. Nei casi preveduti dall'ultimo capoverso dell'articolo 210 del codice penale, il pubblico ministero promuove i relativi provvedimenti per l'applicazione della misura di sicurezza.