(Codice di procedura penale-art. 595)
 
                              Art. 595 
 
                 (Procedimenti relativi alla grazia) 
 
  La domanda di grazia e' diretta al Re ed e' presentata al  Ministro
della giustizia; essa deve essere sottoscritta dal condannato, da  un
suo prossimo congiunto o dalla persona che esercita sul condannato la
tutela o la cura, ovvero da un avvocato o  da  un  procuratore.  Puo'
essere presentata al procuratore generale presso la  corte  d'appello
del distretto nel quale ha sede il pubblico ministero  o  il  pretore
competente per l'esecuzione della  condanna,  o  alla  direzione  del
carcere  che  la  trasmette  con  le  sue  osservazioni  al  predetto
procuratore generale. Questi, raccolte le opportune  informazioni  ed
osservazioni, trasmette la domanda e ogni altro elemento che ad  essa
si riferisce al Ministro della giustizia. 
 
  Il pubblico ministero  presso  la  corte  o  il  tribunale  che  ha
pronunciato la condanna, e rispettivamente il pretore per le condanne
da lui pronunciate, cura l'esecuzione del decreto  Reale  di  grazia,
ordinando quando ne e' il  caso  la  liberazione  del  condannato  se
questi e' detenuto, e provvedendo affinche' senza ritardo  sia  fatta
annotazione del decreto medesimo in margine o in  fine  all'originale
della sentenza o del decreto di condanna. 
 
  Nei casi preveduti  dall'ultimo  capoverso  dell'articolo  210  del
codice  penale,   il   pubblico   ministero   promuove   i   relativi
provvedimenti per l'applicazione della misura di sicurezza.