(Codice di procedura penale-art. 596)
 
                              Art. 596 
 
              (Amnistia, indulto e grazia condizionati) 
 
  L'amnistia condizionata ha per effetto di sospendere i procedimenti
in corso o l'esecuzione della sentenza penale di condanna  fino  alla
scadenza del termine  stabilito  nel  decreto  Reale  o,  se  non  fu
stabilito termine, fino alla scadenza del sesto mese dal giorno della
pubblicazione del decreto. Durante la sospensione del procedimento il
giudice puo' compiere gli atti urgenti  per  la  conservazione  delle
prove. 
 
  L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se
alla  scadenza  del  termine  e'   dimostrato   l'adempimento   delle
condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio  e'
subordinata. 
 
  Le disposizioni relative  all'indulto  si  osservano  dal  pubblico
ministero, in quanto sono applicabili,  anche  per  l'esecuzione  dei
decreti Reali di grazia condizionata. 
 
  Se il beneficio gia' applicato  deve  essere  revocato  qualora  il
condannato  non  adempia  a  determinate   condizioni,   il   giudice
dell'esecuzione, o il  pubblico  ministero  quando  si  tratta  della
grazia, esamina se si sono verificate  le  condizioni  stabilite  nel
decreto,  nel  qual  caso  dichiara  definitivamente   applicato   il
beneficio; altrimenti ne ordina la revoca. 
 
  I  provvedimenti  di  revoca  sono  dati  con  le  forme   indicate
nell'articolo  590,  mediante  ordinanza  soggetta  al  ricorso   per
cassazione anche per il motivo dell'erronea applicazione del decreto. 
 
  Quando l'inadempimento si accerta durante il giudizio per un  nuovo
reato, la revoca del beneficio puo' essere disposta con  la  sentenza
del giudice che procede a tale giudizio.