Art. 596 (Amnistia, indulto e grazia condizionati) L'amnistia condizionata ha per effetto di sospendere i procedimenti in corso o l'esecuzione della sentenza penale di condanna fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto Reale o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del sesto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. Durante la sospensione del procedimento il giudice puo' compiere gli atti urgenti per la conservazione delle prove. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se alla scadenza del termine e' dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio e' subordinata. Le disposizioni relative all'indulto si osservano dal pubblico ministero, in quanto sono applicabili, anche per l'esecuzione dei decreti Reali di grazia condizionata. Se il beneficio gia' applicato deve essere revocato qualora il condannato non adempia a determinate condizioni, il giudice dell'esecuzione, o il pubblico ministero quando si tratta della grazia, esamina se si sono verificate le condizioni stabilite nel decreto, nel qual caso dichiara definitivamente applicato il beneficio; altrimenti ne ordina la revoca. I provvedimenti di revoca sono dati con le forme indicate nell'articolo 590, mediante ordinanza soggetta al ricorso per cassazione anche per il motivo dell'erronea applicazione del decreto. Quando l'inadempimento si accerta durante il giudizio per un nuovo reato, la revoca del beneficio puo' essere disposta con la sentenza del giudice che procede a tale giudizio.