Art. 553.
(Surrogazione dell'indennita' alla nave e al nolo).
Se la nave e' perita o deteriorata o il nolo e' in tutto o in parte
perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati
indicati nell'articolo precedente:
a) le indennita' per danni materiali sofferti dalla nave e non
riparati o per perdita di nolo;
b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte
dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non
riparati ovvero perdite di nolo;
c) le indennita' e i compensi per assistenza prestata fino al
termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al
servizio della nave.
Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le
indennita' di assicurazione, ne' i premi, le sovvenzioni o altri
sussidi dello Stato.