(Codice della navigazione-art. 553)
                              Art. 553. 
         (Surrogazione dell'indennita' alla nave e al nolo). 
 
  Se la nave e' perita o deteriorata o il nolo e' in tutto o in parte
perduto,  sono  vincolate  al  pagamento  dei  crediti   privilegiati
indicati nell'articolo precedente: 
  a) le indennita' per danni materiali  sofferti  dalla  nave  e  non
riparati o per perdita di nolo; 
  b) le somme dovute per contribuzione alle  avarie  comuni  sofferte
dalla nave,  in  quanto  queste  costituiscano  danni  materiali  non
riparati ovvero perdite di nolo; 
  c) le indennita' e i  compensi  per  assistenza  prestata  fino  al
termine del viaggio, dedotte le  somme  attribuite  alle  persone  al
servizio della nave. 
 
  Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati  le
indennita' di assicurazione, ne' i  premi,  le  sovvenzioni  o  altri
sussidi dello Stato.