Art. 558.
(Estinzione dei privilegi).
I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito,
con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli
riguardanti i crediti indicati nell'articolo 552, n. 6, i quali si
estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni.
Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o
salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i
privilegi delle indennita' dovute in seguito ad urto o ad altri
sinistri nonche' di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui
il danno e' stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o
alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o
da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il
privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da
operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o
per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito e'
sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di
lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell'equipaggio nel
porto di assunzione, successivamente all'estinzione del contratto. In
tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della
esigibilita' del credito.
La facolta' di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di
far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell'articolo
552.
I termini suddetti sono sospesi finche' la nave gravata di
privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque
territoriali del Regno; ma tale sospensione non puo' oltrepassare i
tre anni dal giorno in cui il credito e' sorto.