(Codice della navigazione-art. 558)
                              Art. 558. 
                     (Estinzione dei privilegi). 
 
  I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito,
con lo spirare del  termine  di  un  anno,  ad  eccezione  di  quelli
riguardanti i crediti indicati nell'articolo 552, n. 6,  i  quali  si
estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni. 
 
  Il termine decorre per i privilegi dei  crediti  per  assistenza  o
salvataggio dal giorno in cui le operazioni  sono  terminate;  per  i
privilegi delle indennita' dovute in  seguito  ad  urto  o  ad  altri
sinistri nonche' di quelle per lesioni personali, dal giorno  in  cui
il danno e' stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o
alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della  riconsegna  o
da quello in cui la riconsegna avrebbe  dovuto  aver  luogo;  per  il
privilegio  dei  crediti  derivanti  da  contratti  stipulati  o   da
operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave  o
per la continuazione del viaggio, dal giorno in  cui  il  credito  e'
sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di
lavoro dal giorno dello sbarco  del  componente  dell'equipaggio  nel
porto di assunzione, successivamente all'estinzione del contratto. In
tutti  gli  altri  casi,  il  termine  decorre   dal   giorno   della
esigibilita' del credito. 
 
  La facolta' di chiedere anticipi o acconti non ha  per  effetto  di
far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell'articolo
552. 
 
  I  termini  suddetti  sono  sospesi  finche'  la  nave  gravata  di
privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque
territoriali del Regno; ma tale sospensione non puo'  oltrepassare  i
tre anni dal giorno in cui il credito e' sorto.