Art. 559.
(Altre cause d'estinzione dei privilegi).
I privilegi sulla nave si estinguono altresi':
a) con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita
giudiziale della nave;
b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di
alienazione volontaria.
Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di
alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella
circoscrizione dell'ufficio in cui e' iscritta, e dalla data del suo
ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione
dell'alienazione e' fatta quando la nave e' gia' partita.