(Codice della navigazione-art. 559)
                              Art. 559. 
              (Altre cause d'estinzione dei privilegi). 
 
  I privilegi sulla nave si estinguono altresi': 
  a) con il decreto di cui  all'articolo  664  nel  caso  di  vendita
giudiziale della nave; 
  b)  col  decorso  del  termine  di  sessanta  giorni  nel  caso  di
alienazione volontaria. 
 
  Questo termine decorre dalla data della trascrizione  dell'atto  di
alienazione, se la nave si trova al tempo  della  trascrizione  nella
circoscrizione dell'ufficio in cui e' iscritta, e dalla data del  suo
ritorno   nella   detta   circoscrizione,    se    la    trascrizione
dell'alienazione e' fatta quando la nave e' gia' partita.