(Codice della navigazione-art. 560)
                              Art. 560. 
           (Nave esercitata da armatore non proprietario). 
 
  Le disposizioni di questo capo non si applicano  nel  caso  che  la
nave sia esercitata da un armatore non  proprietario,  che  ne  abbia
acquistata la disponibilita' in seguito ad un atto  illecito,  quando
il creditore sia di cio' a conoscenza.