(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 489)
                              Art. 489. 
    (Riscossione del nolo, degli accessori e degli altri valori) 

 
  Il curatore  della  nave  provvede  all'esazione  del  nolo,  degli
accessori  e  degli  altri  valori,  per  i  quali  e'  stata   fatta
ingiunzione.  Egli  puo'  richiedere  un  acconto   per   spese,   da
prelevarsi, con decreto del giudice dell'esecuzione o, in mancanza di
questi,   del   capo   dell'ufficio   giudiziario   competente    per
l'esecuzione,  sull'importo  depositato  dal  richiedente,   e   deve
immediatamente consegnare le somme riscosse al  cancelliere,  che  le
deposita nelle forme dei depositi giudiziari. 
  Il curatore non puo' esercitare la ritenzione su le somme  riscosse
per il compenso e per le spese e puo'  chiedere  la  liquidazione  al
giudice  dell'esecuzione  o,  in  mancanza   di   questi,   al   capo
dell'ufficio giudiziario competente per  l'esecuzione,  il  quale  vi
provvede con decreto. 
  Il decreto costituisce titolo esecutivo per l'eccedenza sulle somme
preventivamente depositate contro  colui  ad  istanza  del  quale  fu
disposta l'amministrazione della nave e contro chi propose il ricorso
per l'ingiunzione.