(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 491)
                              Art. 491. 
                    (Omologazione del rendiconto) 

 
  Compiuta la riscossione o depositato il prezzo della  cessione  del
nolo e dei crediti di cui all'articolo 652  del  codice,  il  giudice
dell'esecuzione o,  in  mancanza  di  questi,  il  capo  dell'ufficio
giudiziario competente per l'esecuzione, sentito  il  curatore  della
nave, provvede alla formazione del rendiconto. 
  Del  deposito  di  questo  e  dei   documenti   giustificativi   il
cancelliere da' comunicazione alle parti. Il giudice  dell'esecuzione
o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente
per  l'esecuzione,  dispone   l'audizione   delle   parti   a   norma
dell'articolo 485 del codice di procedura civile. 
  Risolte le eventuali contestazioni, il giudice  Dell'esecuzione  o,
in mancanza di questi, il capo  dell'ufficio  giudiziario  competente
per l'esecuzione, omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile
e puo' disporre l'assegnazione del sopravanzo  ai  creditori  secondo
gli articoli 596 a 598 del codice di procedura civile.