Art. 491. (Omologazione del rendiconto) Compiuta la riscossione o depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 del codice, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto. Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere da' comunicazione alle parti. Il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, dispone l'audizione delle parti a norma dell'articolo 485 del codice di procedura civile. Risolte le eventuali contestazioni, il giudice Dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile e puo' disporre l'assegnazione del sopravanzo ai creditori secondo gli articoli 596 a 598 del codice di procedura civile.