(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 492)
                              Art. 492. 
                (Distribuzione delle somme ricavale) 

 
  Se il sopravanzo del rendiconto non e' inferiore allo  importo  dei
crediti e delle  spese  del  creditore  procedente  e  dei  creditori
intervenuti e ipotecari, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di
questi,  il   capo   del   l'ufficio   giudiziario   competente   per
l'esecuzione, ne dispone l'assegnazione secondo gli  articoli  596  a
598 del codice  di  procedura  civile  e  dichiara  la  chiusura  del
processo di esecuzione. 
  Se il sopravanzo eccede l'importo dei crediti e delle spese di  cui
al precedente comma, il giudice dell'esecuzione  o,  in  mancanza  di
questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione,
ne dispone l'assegnazione al  debitore  o  al  terzo  che  ha  subito
l'espropriazione.