Art. 306. (Art. 78 del Testo Unico) PROVE DI FUNZIONAMENTO Il dispositivo montato nelle normali condizioni di applicazione su di un veicolo deve, su strada aperta e lontano da pareti riflettenti che possano provocare disturbi: a) funzionare regolarmente per effetto di un segnale di durata compresa fra 0,8 e 1 secondo proveniente da un dispositivo di segnalazione acustica collocato dietro il veicolo ad una distanza non inferiore a 30 metri misurati dalla parte posteriore. Per il segnale vanno utilizzati successivamente tre tipi di dispositivi di segnalazione acustica normalizzati scelti tra quelli montati usualmente dalle fabbriche su autovetture prodotte in serie; b) funzionare regolarmente per effetto di un segnale emesso da un qualsiasi dispositivo di regolazione acustica, normalizzato di produzione corrente collocato con le modalita' di montaggio consueto su di un veicolo che segue in marcia il veicolo munito del dispositivo ad una distanza non superiore a 30 metri; c) non funzionare quando lo stesso segnale utilizzato per la prova b) proviene da una macchina marciante in senso opposto. Tale prova deve essere effettuata con le seguenti modalita': 1) Il veicolo col dispositivo in prova deve essere fermo sul margine destro della strada; 2) l'autoveicolo sul quale e' montato il dispositivo di segnalazione acustica precede in senso inverso, in maniera che, al momento dell'incrocio, le fiancate sinistre dei due veicoli distino due metri; 3) la velocita' dell'autoveicolo incrociante deve essere 60 ± 5 km/h; 4) il dispositivo di segnalazione acustica va azionato a partire dal momento in cui la parte anteriore del veicolo incrociante si trova a 15 metri dal captatore del dispositivo in prova e fino al momento in cui arriva all'altezza di detto captatore; d) non funzionare per effetto delle sole vibrazioni dovute al veicolo marciante a qualsiasi velocita', senza carico utile: e) non funzionare per effetto degli ordinari rumori esterni del traffico.