(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 307)
                 Art. 307. (Art. 78 del Testo Unico) 
                           PROVA DI DURATA 

 
  Il dispositivo montato nella posizione e con le  modalita'  normato
di esercizio su un veicolo,  deve  essere  tenuto  in  prova  per  un
periodo non inferiore a un  mese,  o  finche'  siano  stati  percorsi
almeno 15.000 km. 
  Alla fine di tale esperimento il dispositivo deve  soddisfare  alle
prove di funzionamento indicato nell'art. 306.