(Regolamento-art. 512)
 
                              Art. 512. 
 
  Nei casi dalla legge permessi,  i  pignoramenti,  i  sequestri,  le
opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute  dallo
Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedirne  e  di
trattenerne il pagamento,  debbono  essere  notificati  al  direttore
generale del tesoro nella forma delle citazioni (1). 
 
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          (1) Art. 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.