Art. 512. Nei casi dalla legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedirne e di trattenerne il pagamento, debbono essere notificati al direttore generale del tesoro nella forma delle citazioni (1). --------------- (1) Art. 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.