(Regolamento-art. 515)
 
                              Art. 515. 
 
  Non  si  possono  colpire  con   un   solo   atto   crediti   verso
Amministrazioni diverse, occorrendo per  ciascuna  di  esse  un  atto
separato (1). 
 
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          (1) Art. 61 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.