(Regolamento-art. 516)
 
                              Art. 516. 
 
  Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture  ed
appalti di  pubblico  servizio,  saranno  osservate  le  disposizioni
dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865, allegato E, e  degli  articoli
351 e 355 della stessa legge, allegato F (2). 
 
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          (2) Art. 61 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.