Art. 516. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865, allegato E, e degli articoli 351 e 355 della stessa legge, allegato F (2). --------------- (2) Art. 61 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.