(Regolamento-art. 517)
 
                              Art. 517. 
 
  Quando il mandato pel pagamento di  credito  colpito  dall'atto  di
pignoramento, sequestro, opposizione,  cessione  o  delegazione,  sia
gia' stato ammesso a pagamento  dal  direttore  generale  del  tesoro
prima della notificazione, questa sara' di nessun effetto. 
 
  Potra'   per   altro   il   creditore   fare   tale   notificazione
all'uffiziale, tesoriere od agente, incaricato del pagamento (3). 
 
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          (3) Art. 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.