Art. 517. Quando il mandato pel pagamento di credito colpito dall'atto di pignoramento, sequestro, opposizione, cessione o delegazione, sia gia' stato ammesso a pagamento dal direttore generale del tesoro prima della notificazione, questa sara' di nessun effetto. Potra' per altro il creditore fare tale notificazione all'uffiziale, tesoriere od agente, incaricato del pagamento (3). --------------- (3) Art. 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.