(Regolamento-art. 518)
 
                              Art. 518. 
 
  Qualora cogli atti menzionati nel precedente articolo  si  vogliono
colpire somme al cui pagamento,  per  le  disposizioni  del  presente
regolamento, non si provvede direttamente con mandati  a  favore  dei
creditori, come avviene per le spese fisse e  per  quelle  altre  che
sono fatte colle somme fornite a funzionari delegati mediante mandati
a disposizione o di  anticipazione,  la  notificazione  dovra'  esser
fatta al tesoriere od all'uffiziale pagatore; e per l'Amministrazione
militare le notificazioni dovranno  esser  fatte  al  comandante  del
corpo od al capo del servizio cui spetta disporre il pagamento.