Art. 518. Qualora cogli atti menzionati nel precedente articolo si vogliono colpire somme al cui pagamento, per le disposizioni del presente regolamento, non si provvede direttamente con mandati a favore dei creditori, come avviene per le spese fisse e per quelle altre che sono fatte colle somme fornite a funzionari delegati mediante mandati a disposizione o di anticipazione, la notificazione dovra' esser fatta al tesoriere od all'uffiziale pagatore; e per l'Amministrazione militare le notificazioni dovranno esser fatte al comandante del corpo od al capo del servizio cui spetta disporre il pagamento.