(Regolamento-art. 519)
 
                              Art. 519. 
 
  I tesorieri e gli ufficiali pagatori, cui siano notificati gli atti
giusta  i  due  articoli  precedenti,  sospendono  il   pagamento   e
trasmettono gli atti medesimi, col mezzo delle Intendenze di finanza,
al direttore generale del tesoro. 
 
  Quando  gli  atti  contenessero  citazione  a   comparire   davanti
l'Autorita' giudiziaria per fare la dichiarazione delle somme dovute,
i tesorieri e gli ufficiali pagatori  faranno  pervenire  al  giudice
competente la dichiarazione delle somme  di  cui  deve  eseguirsi  il
pagamento. 
 
  Questa dichiarazione deve contenere le indicazioni  prescritte  dal
Codice di procedura civile. 
 
  Se trattisi di atti di cessione o di delegazione  per  cui  non  si
richieda il consenso dell'Amministrazione, o pei quali tale  consenso
sia stato dato, le Intendenze di finanza ed i funzionari delegati  ne
terranno conto nella spedizione dei loro ordini  o  buoni,  e  ve  li
porranno a corredo, senza uopo di farne l'invio al direttore generale
del tesoro, bastando che gliene diano notizia. 
 
  Quando si tratti di notificazioni  fatte  alle  autorita'  militari
indicate nel precedente articolo, esse dovranno trasmettere gli  atti
succitati direttamente alla competente Avvocatura  erariale  per  gli
effetti che sono dalla legge richiesti.