Art. 519. I tesorieri e gli ufficiali pagatori, cui siano notificati gli atti giusta i due articoli precedenti, sospendono il pagamento e trasmettono gli atti medesimi, col mezzo delle Intendenze di finanza, al direttore generale del tesoro. Quando gli atti contenessero citazione a comparire davanti l'Autorita' giudiziaria per fare la dichiarazione delle somme dovute, i tesorieri e gli ufficiali pagatori faranno pervenire al giudice competente la dichiarazione delle somme di cui deve eseguirsi il pagamento. Questa dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte dal Codice di procedura civile. Se trattisi di atti di cessione o di delegazione per cui non si richieda il consenso dell'Amministrazione, o pei quali tale consenso sia stato dato, le Intendenze di finanza ed i funzionari delegati ne terranno conto nella spedizione dei loro ordini o buoni, e ve li porranno a corredo, senza uopo di farne l'invio al direttore generale del tesoro, bastando che gliene diano notizia. Quando si tratti di notificazioni fatte alle autorita' militari indicate nel precedente articolo, esse dovranno trasmettere gli atti succitati direttamente alla competente Avvocatura erariale per gli effetti che sono dalla legge richiesti.