(Regolamento-art. 520)
 
                              Art. 520. 
 
  Il  direttore  generale  del  tesoro,  ricevuti  gli  atti,  fa   i
provvedimenti necessari per assicurare la sospensione del  pagamento,
ne da' notizia alla Corte dei conti e li trasmette al  Ministero  cui
spetta, informandolo delle date disposizioni. 
 
  Se poi il sequestro o l'opposizione fossero nulli od inefficaci per
disposizione esplicita di legge, o per vizio di forma,  il  direttore
generale del tesoro, sentiti il Ministero competente  e  l'Avvocatura
erariale, puo' ordinare che il pagamento abbia corso.