Art. 520. Il direttore generale del tesoro, ricevuti gli atti, fa i provvedimenti necessari per assicurare la sospensione del pagamento, ne da' notizia alla Corte dei conti e li trasmette al Ministero cui spetta, informandolo delle date disposizioni. Se poi il sequestro o l'opposizione fossero nulli od inefficaci per disposizione esplicita di legge, o per vizio di forma, il direttore generale del tesoro, sentiti il Ministero competente e l'Avvocatura erariale, puo' ordinare che il pagamento abbia corso.