(Regolamento-art. 521)
 
                              Art. 521. 
 
  Quando il deposito delle somme controverse nella Cassa dei depositi
e prestiti sia ordinato per legge o per regolamento,  o  torni  utile
all'interesse finanziario, il direttore generale del tesoro,  sentita
l'Avvocatura erariale, quando lo reputi opportuno, promuovera'  dalla
competente Amministrazione i provvedimenti necessari.