(Regolamento-art. 523)
 
                              Art. 523. 
 
  Qualora siano  notificate  sentenze  esecutive  di  assegnazione  a
creditori sequestranti o pignoranti, verra' ordinato il  pagamento  a
favore  dei  creditori  stessi  delle   quote   loro   giudizialmente
assegnate, e se ne dara' notizia alla Corte dei conti.