(Regolamento-art. 524)
 
                              Art. 524. 
 
  Quando si tratti di stipendio, di pensione o di altra spesa  fissa,
non saranno spediti i mandati od  ordini  di  pagamento  delle  quote
assegnate o cedute ai creditori, senza che  sia  stata  riscossa  dal
titolare la parte libera dell'assegnamento. 
 
  Se pero' la rata della spesa fissa sia scaduta ed il  titolare  non
siasi presentato a riscuotere la parte  libera,  il  pagamento  della
quota assegnata o ceduta potra'  aver  luogo  dietro  produzione  del
certificato di vita o di prestato servizio del titolare stesso, o  di
altra attestazione comprovante non  essere  venuto  meno  in  lui  il
diritto  al  conseguimento  dello   stipendio,   della   pensione   o
dell'assegno.