Art. 524. Quando si tratti di stipendio, di pensione o di altra spesa fissa, non saranno spediti i mandati od ordini di pagamento delle quote assegnate o cedute ai creditori, senza che sia stata riscossa dal titolare la parte libera dell'assegnamento. Se pero' la rata della spesa fissa sia scaduta ed il titolare non siasi presentato a riscuotere la parte libera, il pagamento della quota assegnata o ceduta potra' aver luogo dietro produzione del certificato di vita o di prestato servizio del titolare stesso, o di altra attestazione comprovante non essere venuto meno in lui il diritto al conseguimento dello stipendio, della pensione o dell'assegno.