(Regolamento-art. 525)
 
                              Art. 525. 
 
  Le Intendenze di finanza, la Direzione generale  del  tesoro  e  le
Amministrazioni centrali terranno in apposito registro  i  conti  dei
sequestri e dei pignoramenti  in  modo  che  ad  ogni  momento  possa
rilevarsene la situazione nell'interesse tanto dello Stato quanto dei
singoli creditori sequestranti o pignoranti.