(Regolamento-art. 526)
 
                              Art. 526. 
 
  Quando il creditore di una spesa fissa colpita  da  assegnazione  o
cessione in favore di terzi tramuti  di  residenza,  l'Intendenza  di
finanza, nel  trasmettere  la  copia  autentica  del  conto  corrente
all'altra Intendenza che deve provvedere  agli  ulteriori  pagamenti,
giusta l'articolo 395 del presente regolamento, vi unira' un estratto
del conto relativo all'assegnazione od alla cessione, desumendolo dal
registro prescritto coll'articolo precedente. 
 
  Uguale estratto sara' dalle  Intendenze  di  finanza  spedito  alla
Direzione generale del tesoro in due esemplari, quando un conto debba
venir chiuso per essere compiuto il pagamento delle  somme  a  favore
dei terzi, o per morte del titolare della spesa  fissa  o  per  altra
causa. 
 
  La Direzione generale del tesoro, quando  trovi  regolare  siffatto
estratto, ne trasmette col suo visto  un  esemplare  alla  Corte  dei
conti, ed un altro all'Amministrazione centrale al  cui  bilancio  la
spesa si riferisce.