Art. 526. Quando il creditore di una spesa fissa colpita da assegnazione o cessione in favore di terzi tramuti di residenza, l'Intendenza di finanza, nel trasmettere la copia autentica del conto corrente all'altra Intendenza che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, giusta l'articolo 395 del presente regolamento, vi unira' un estratto del conto relativo all'assegnazione od alla cessione, desumendolo dal registro prescritto coll'articolo precedente. Uguale estratto sara' dalle Intendenze di finanza spedito alla Direzione generale del tesoro in due esemplari, quando un conto debba venir chiuso per essere compiuto il pagamento delle somme a favore dei terzi, o per morte del titolare della spesa fissa o per altra causa. La Direzione generale del tesoro, quando trovi regolare siffatto estratto, ne trasmette col suo visto un esemplare alla Corte dei conti, ed un altro all'Amministrazione centrale al cui bilancio la spesa si riferisce.