(Allegato-art. 161)
 
                              Art. 161. 
 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  1. Nella presente Parte, per "strumenti finanziari",  si  intendono
esclusivamente  i  valori  mobiliari  e  le  quote  di  organismi  di
investimento  collettivo  conformemente  a  quanto  stabilito   dagli
articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico.