(Allegato-art. 162)
 
                              Art. 162. 
 
                 (Regole generali di comportamento) 
 
  1. Nella prestazione del  servizio  di  consulenza  in  materia  di
investimenti, i consulenti  finanziari  autonomi  e  le  societa'  di
consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale,
per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e rispettano  in
particolare i seguenti principi: 
 
  a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e
promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e  dalle
societa' di consulenza finanziaria a  clienti  o  potenziali  clienti
sono  corrette,   chiare   e   non   fuorvianti.   Le   comunicazioni
pubblicitarie e promozionali  sono  chiaramente  identificabili  come
tali; 
 
  b) i consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  valutano  una  congrua  gamma  di  strumenti  finanziari
disponibili  sul  mercato,   che   devono   essere   sufficientemente
diversificati in termini di tipologia ed  emittenti  o  fornitori  di
prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di  investimento
del cliente siano opportunamente soddisfatti; 
 
  c) i consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo
di valutare e confrontare una congrua gamma di  strumenti  finanziari
disponibili  sul  mercato.  Il  processo  di  selezione  comprende  i
seguenti elementi: 
 
  1) il numero e la varieta' degli strumenti  finanziari  considerati
sono proporzionati all'ambito del servizio di consulenza prestato; 
 
  2) il numero e la varieta' degli strumenti  finanziari  considerati
sono  adeguatamente  rappresentativi   degli   strumenti   finanziari
disponibili sul mercato; 
 
  3) i  criteri  per  la  selezione  dei  vari  strumenti  finanziari
comprendono tutti gli aspetti  d'interesse,  quali  rischi,  costi  e
complessita', nonche' le caratteristiche dei clienti  dei  consulenti
finanziari autonomi e delle societa'  di  consulenza  finanziaria,  e
assicurano che la selezione degli  strumenti  che  potrebbero  essere
raccomandati sia obiettiva; 
 
  d) i consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  non  possono  accettare  onorari,  commissioni  o  altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o  da  una
persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione
del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di  terzi
qualora sia ricevuta in cambio di  pagamenti  diretti  da  parte  del
consulente  finanziario  autonomo  e  della  societa'  di  consulenza
finanziaria sulle base delle proprie risorse; 
 
  e) i consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria evitano di  remunerare  o  valutare  le  prestazioni  del
proprio personale secondo modalita' incompatibili con il loro  dovere
di agire nel migliore  interesse  dei  clienti.  In  particolare  non
adottano disposizioni in materia di remunerazione o d'altro tipo  che
potrebbero incentivare il personale  a  raccomandare  ai  clienti  al
dettaglio un  particolare  strumento  finanziario,  se  i  consulenti
finanziari autonomi e le societa' di consulenza  finanziaria  possono
raccomandare uno strumento differente, piu' adatto alle esigenze  del
cliente; 
 
  f) i consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  adottano  opportune   disposizioni   per   ottenere   le
necessarie  informazioni  sullo  strumento  finanziario  e  sul   suo
processo di approvazione, compreso il suo mercato di  riferimento,  e
per comprendere  le  caratteristiche  e  il  mercato  di  riferimento
identificato di ciascuno strumento finanziario; 
 
  g) i consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  acquisiscono  dai  clienti  o  potenziali   clienti   le
informazioni necessarie  al  fine  della  loro  classificazione  come
clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e  al  fine
di  raccomandare  gli  strumenti  finanziari  adatti  al  cliente   o
potenziale cliente; 
 
  h) i consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria valutano, sulla base  delle  informazioni  acquisite  dai
clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate; 
 
  i) i consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria   istituiscono   e   mantengono   procedure   interne   e
registrazioni idonee; 
 
  l) i consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria osservano le  disposizioni  legislative  e  regolamentari
relative alla loro attivita', ivi incluse  le  disposizioni  adottate
dall'Organismo ai sensi dell'articolo 139. 
 
  2. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  sono  tenuti   a   mantenere   la   riservatezza   sulle
informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di  cui
comunque dispongano in ragione della propria attivita', salvo che nei
casi previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico  e  in  ogni
altro  caso  in  cui  l'ordinamento  ne  consenta  o  ne  imponga  la
rivelazione. E' comunque vietato l'uso  delle  suddette  informazioni
per interessi diversi da quelli strettamente professionali. 
 
  3. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali  per  il
compimento di operazioni o deleghe  a  disporre  delle  somme  o  dei
valori di pertinenza dei clienti.