Art. 162. (Regole generali di comportamento) 1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e rispettano in particolare i seguenti principi: a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle societa' di consulenza finanziaria a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali; b) i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti; c) i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi: 1) il numero e la varieta' degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito del servizio di consulenza prestato; 2) il numero e la varieta' degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato; 3) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessita', nonche' le caratteristiche dei clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva; d) i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della societa' di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse; e) i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalita' incompatibili con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare non adottano disposizioni in materia di remunerazione o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria possono raccomandare uno strumento differente, piu' adatto alle esigenze del cliente; f) i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato di ciascuno strumento finanziario; g) i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente; h) i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate; i) i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee; l) i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attivita', ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo ai sensi dell'articolo 139. 2. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attivita', salvo che nei casi previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico e in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali. 3. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.