Art. 163. (Incompatibilita') 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, l'attivita' di consulente finanziario autonomo o della societa' di consulenza finanziaria e' incompatibile: a) con l'esercizio dell'attivita' di agente di cambio; b) con l'esercizio delle attivita' di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209; c) con l'esercizio delle attivita' di agente in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater del TUB; d) con ogni ulteriore incarico o attivita' che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.