(Allegato-art. 163)
 
                              Art. 163. 
 
                         (Incompatibilita') 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  146,  comma  5,
l'attivita' di consulente finanziario autonomo o  della  societa'  di
consulenza finanziaria e' incompatibile: 
 
  a) con l'esercizio dell'attivita' di agente di cambio; 
 
  b) con l'esercizio delle attivita' di intermediazione  assicurativa
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e),  del  decreto
legislativo 7 dicembre 2005, n. 209; 
 
  c)  con  l'esercizio  delle  attivita'  di  agente   in   attivita'
finanziaria di cui all'articolo 128-quater del TUB; 
 
  d) con ogni ulteriore incarico o attivita' che si  ponga  in  grave
contrasto con il suo ordinato svolgimento.