(Allegato-art. 164)
 
                              Art. 164. 
 
                    (Aggiornamento professionale) 
 
  1. I consulenti finanziari autonomi sono  tenuti  all'aggiornamento
professionale  coerentemente  con  la  natura  e  le  caratteristiche
dell'attivita' prestata ai clienti. 
 
  2. I consulenti finanziari autonomi partecipano, almeno ogni dodici
mesi, a corsi di formazione della durata di almeno trenta ore, tenuti
da soggetti con esperienza  almeno  quinquennale  nel  settore  della
formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche,
rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia  di
investimenti. 
 
  3. A tal fine le societa' di consulenza finanziaria  si  dotano  di
idonee   procedure   per   garantire    l'adeguata    formazione    e
l'aggiornamento  professionale  dei  consulenti  finanziari  autonomi
operanti per loro conto. 
 
  4.  Si  applicano  le  ipotesi  di  sospensione   dall'obbligo   di
aggiornamento previste dall'articolo 81, comma 2. 
 
  5. L'Organismo vigila sul  rispetto  del  dovere  di  aggiornamento
professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli
attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione. 
 
  6. Conformemente a  quanto  previsto  dall'articolo  81,  comma  1,
lettera h), i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi
con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite.