Art. 164. (Aggiornamento professionale) 1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attivita' prestata ai clienti. 2. I consulenti finanziari autonomi partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. 3. A tal fine le societa' di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto. 4. Si applicano le ipotesi di sospensione dall'obbligo di aggiornamento previste dall'articolo 81, comma 2. 5. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione. 6. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera h), i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite.