(Testo unico imposte sui redditi-art. 290)
                              ART. 290 
                    Ambito soggettivo e oggettivo 
(articolo 155 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articoli 6,  comma  3,  e  7,  decreto  legislativo  29
                        ottobre 2016, n. 221) 
 
1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo  82,  comma
1,  lettera  a),  derivante   dall'utilizzo   delle   navi   indicate
nell'articolo  48,  comma  1,  lettera  a),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto legislativo 19  gennaio  2026,  n.  10,  iscritte  nel
registro internazionale di cui al decreto legge 30 dicembre 1997,  n.
457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998,  n.
30, e dagli stessi armate,  nonche'  delle  navi  noleggiate  il  cui
tonnellaggio  non  sia  superiore  al  50   per   cento   di   quello
complessivamente utilizzato, e' determinato  ai  sensi  del  presente
capo qualora  il  contribuente  comunichi  un'opzione  in  tal  senso
all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal  quale  si  intende  esercitare  l'opzione.
L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine  del
decennio, l'opzione si intende tacitamente  rinnovata  per  un  altro
decennio, a meno che non  sia  revocata  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti per la comunicazione dell'opzione.  La  disposizione
di cui al terzo periodo si applica al termine  di  ciascun  decennio.
L'opzione  di  cui  al   primo   periodo   deve   essere   esercitata
relativamente a  tutte  le  navi  aventi  i  requisiti  indicati  nel
medesimo primo periodo, gestite dallo stesso gruppo di  imprese  alla
cui composizione concorrono la societa' controllante e le controllate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 
2. L'opzione non puo' essere esercitata e se  esercitata  viene  meno
con effetto dal periodo d'imposta in corso  per  le  imprese  che  si
trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per  le  imprese
in  difficolta'  come  definite  dall'articolo  2,  punto   18,   del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
3. L'opzione consente la  determinazione  dell'imponibile  secondo  i
criteri di cui all'articolo 291 delle navi di cui al comma 1  con  un
tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta  destinate
all'attivita' di: 
a) trasporto merci; 
b) trasporto passeggeri; 
c) soccorso, realizzazione e  posa  in  opera  di  impianti  e  altre
attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare; 
d) rimorchio  in  mare  qualora  si  tratti  di  una  prestazione  di
trasporto, a condizione che piu'  del  50  per  cento  dell'attivita'
annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente  a
tale attivita'. 
4. Sono altresi' incluse nell'imponibile  le  attivita'  direttamente
connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nel comma  3,
lettere a), b), c) e d) svolte dal medesimo soggetto  e  identificate
dal decreto di cui all'articolo 297,  a  condizione  che  le  entrate
totali derivanti dalle predette attivita'  non  superino  il  50  per
cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile. I  trasporti
terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello  marittimo
sono inclusi, nel rispetto  dei  limiti  di  cui  al  primo  periodo,
nell'imponibile  a  condizione  che  siano   venduti   insieme   alla
prestazione  di  trasporto  marittimo.  Il  trasporto  terrestre   di
container e', in ogni caso, escluso dall'imponibile. 
5. In conformita' a quanto previsto  dagli  orientamenti  dell'Unione
europea in materia di aiuti  di  Stato  ai  trasporti  marittimi,  il
livello massimo  di  aiuto  conseguente  all'esercizio  dell'opzione,
tenuto conto anche di altre misure  di  aiuto  per  le  attivita'  di
trasporto marittimo, non eccede l'azzeramento  delle  imposte,  delle
tasse  e  dei  contributi  di  sicurezza  sociale  dei  marittimi   e
dell'imposta sul reddito delle societa' per le attivita' di trasporto
marittimo. 
6.  Per  l'esercizio  delle  opzioni  che  sono  comunicate  con   la
dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo  periodo
di  valenza  del  regime  opzionale,  resta  fermo  quanto  stabilito
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
7. L'opzione di cui al comma 1 non e' efficace per le navi  traghetto
ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel  registro  internazionale  adibite  a
traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio  nazionale,
continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o  in  precedenza
di un viaggio proveniente da o diretto verso un  altro  Stato,  sulle
navi,  che  non  imbarcano  esclusivamente   personale   italiano   o
comunitario. 
8. Resta fermo il calcolo del  reddito  imponibile  dell'armatore  in
riferimento alle navi che non incorrono nel divieto di cui  al  comma
7.