(Testo unico imposte sui redditi-art. 291)
                              ART. 291 
                Determinazione del reddito imponibile 
(articolo 156 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Il reddito imponibile, determinato in via  forfetaria  e  unitaria
sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con  i  requisiti
predetti, e' calcolato  sulla  base  degli  importi  in  cifra  fissa
previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto: 
a) da  0  a  1.000  tonnellate  di  stazza  netta:  euro  0,0090  per
tonnellata; 
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di  stazza  netta:  euro  0,0070  per
tonnellata; 
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza  netta:  euro  0,0040  per
tonnellata; 
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: euro 0,0020 per tonnellata. 
2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata
utilizzazione a causa  di  operazioni  di  manutenzione,  riparazione
ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave
e i giorni nei quali la nave e' in disarmo temporaneo o e'  locata  a
scafo nudo. 
3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi 1  e
2 non e' ammessa alcuna deduzione.