ART. 291
Determinazione del reddito imponibile
(articolo 156 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria e unitaria
sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti
predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra fissa
previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0090 per
tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0070 per
tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0040 per
tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: euro 0,0020 per tonnellata.
2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata
utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione
ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave
e i giorni nei quali la nave e' in disarmo temporaneo o e' locata a
scafo nudo.
3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi 1 e
2 non e' ammessa alcuna deduzione.