ART. 292
Limiti all'esercizio dell'opzione e alla sua efficacia
(articolo 157 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 24, commi da 6 a 9, legge 7 luglio 2016, n.
122)
1. L'opzione di cui all'articolo 290 non puo' essere esercitata e se
esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso nel
caso in cui oltre la meta' delle navi complessivamente utilizzate
viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo
superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei giorni di
effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
2. In ogni caso il reddito delle navi relativamente ai giorni in cui
le stesse sono locate a scafo nudo e' determinato in modo analitico
sulla base dei canoni realizzati e dei costi specifici, e secondo la
proporzione di cui all'articolo 295 per quanto attiene a quelli non
suscettibili di diretta imputazione.
3. L'opzione di cui all'articolo 290 viene meno, altresi', nel caso
di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le
modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 297.
4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 291 non comprende i
ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via
esclusiva dall'esercizio delle navi di cui all'articolo 290 e delle
attivita' di cui al comma 3 dello stesso articolo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione
esercitata, il nuovo esercizio della stessa non puo' avvenire prima
del decorso del decennio originariamente previsto e, comunque, non
prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui e'
venuta meno l'opzione di cui all'articolo 290.
6. Il comma 3 non si applica nel caso in cui l'omesso versamento
dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, e' inferiore al 10
per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo
di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la
sanzione del 50 per cento.
7. E' in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento,
totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma
3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento, entro un anno dal termine
fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del
versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il
pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del versamento dovuto, nonche' al pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno
per giorno.
8. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e
7 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai
versamenti dovuti a decorrere dal 23 luglio 2016.