(Testo unico imposte sui redditi-art. 292)
                              ART. 292 
       Limiti all'esercizio dell'opzione e alla sua efficacia 
(articolo 157 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 24, commi da 6 a 9, legge 7  luglio  2016,  n.
                                122) 
 
1. L'opzione di cui all'articolo 290 non puo' essere esercitata e  se
esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso  nel
caso in cui oltre la meta'  delle  navi  complessivamente  utilizzate
viene locato dal contribuente a scafo nudo per un  periodo  di  tempo
superiore, per ciascuna  unita',  al  50  per  cento  dei  giorni  di
effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale. 
2. In ogni caso il reddito delle navi relativamente ai giorni in  cui
le stesse sono locate a scafo nudo e' determinato in  modo  analitico
sulla base dei canoni realizzati e dei costi specifici, e secondo  la
proporzione di cui all'articolo 295 per quanto attiene a  quelli  non
suscettibili di diretta imputazione. 
3. L'opzione di cui all'articolo 290 viene meno, altresi',  nel  caso
di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le
modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 297. 
4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 291 non comprende i
ricavi e qualsiasi altro componente positivo  non  derivante  in  via
esclusiva dall'esercizio delle navi di cui all'articolo 290  e  delle
attivita' di cui al comma 3 dello stesso articolo. 
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno  l'efficacia  dell'opzione
esercitata, il nuovo esercizio della stessa non puo'  avvenire  prima
del decorso del decennio originariamente previsto  e,  comunque,  non
prima del quinto periodo d'imposta successivo  a  quello  in  cui  e'
venuta meno l'opzione di cui all'articolo 290. 
6. Il comma 3 non si applica nel  caso  in  cui  l'omesso  versamento
dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze  23  giugno  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, e' inferiore al 10
per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo
di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso  versamento  si  applica  la
sanzione del 50 per cento. 
7. E' in  ogni  caso  possibile  regolarizzare  l'omesso  versamento,
totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma
3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23
giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
attivita' amministrative di accertamento, entro un anno  dal  termine
fissato dall'articolo 2, comma 2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 17  dicembre  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  2009.  Sull'importo  del
versamento omesso si  applica  la  sanzione  del  20  per  cento.  Il
pagamento della sanzione deve essere  eseguito  contestualmente  alla
regolarizzazione del versamento dovuto, nonche'  al  pagamento  degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con  maturazione  giorno
per giorno. 
8. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6  e
7 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
9. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  6  a  8  si  applicano  ai
versamenti dovuti a decorrere dal 23 luglio 2016.