(Testo unico imposte sui redditi-art. 293)
                              ART. 293 
Credito d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate 
(articolo 157-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o piu' navi, ai soggetti
che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo  290  spetta  un
credito d'imposta in misura pari all'imposta  calcolata  sul  reddito
determinato in  via  forfetaria,  ai  sensi  dell'articolo  291,  con
riferimento ai giorni in cui la nave e' stata locata a scafo nudo.