ART. 293
Credito d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate
(articolo 157-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o piu' navi, ai soggetti
che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 290 spetta un
credito d'imposta in misura pari all'imposta calcolata sul reddito
determinato in via forfetaria, ai sensi dell'articolo 291, con
riferimento ai giorni in cui la nave e' stata locata a scafo nudo.