ART. 294
Plusvalenze e minusvalenze
(articolo 158 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu' navi
relativamente alle quali e' efficace l'opzione di cui all'articolo
290, l'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 291 comprende
anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata. Tuttavia, qualora la
cessione abbia a oggetto un'unita' gia' in proprieta'
dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel
quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime,
all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 291 deve essere
aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza
latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il
costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno
dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata, e
la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 95, e, comunque, non
inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi
alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo
in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a
concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della
determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo
95, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali
individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza
dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 290.
2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima
applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto
dal presente capo, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva
applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'importo determinato ai sensi del
comma 1, secondo periodo, e' aggiunto all'imponibile limitatamente al
20 per cento del suo ammontare.
3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso
aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi
rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei
debiti finanziari.