(Testo unico imposte sui redditi-art. 294)
                              ART. 294 
                     Plusvalenze e minusvalenze 
(articolo 158 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Nel caso  di  cessione  a  titolo  oneroso  di  una  o  piu'  navi
relativamente alle quali e' efficace l'opzione  di  cui  all'articolo
290, l'imponibile determinato ai sensi  dell'articolo  291  comprende
anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata. Tuttavia, qualora  la
cessione   abbia   a   oggetto   un'unita'   gia'    in    proprieta'
dell'utilizzatore in un periodo d'imposta  precedente  a  quello  nel
quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime,
all'imponibile determinato ai sensi  dell'articolo  291  deve  essere
aggiunto un ammontare pari  al  minore  importo  tra  la  plusvalenza
latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e  il
costo non  ammortizzato  della  stessa  rilevati  nell'ultimo  giorno
dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata,  e
la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 95, e, comunque, non
inferiore alla plusvalenza latente  diminuita  dei  redditi  relativi
alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente  capo
in  ciascun  periodo  d'imposta  di  efficacia  dell'opzione  fino  a
concorrenza  della  stessa  plusvalenza  latente.   Ai   fini   della
determinazione della plusvalenza realizzata  ai  sensi  dell'articolo
95, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali
individuati  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti   in   assenza
dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 290. 
2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello  di  prima
applicazione del regime di  determinazione  dell'imponibile  previsto
dal presente capo, al reddito prodotto dalla nave ceduta  si  rendeva
applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma  66,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'importo determinato  ai  sensi  del
comma 1, secondo periodo, e' aggiunto all'imponibile limitatamente al
20 per cento del suo ammontare. 
3. Nel  caso  in  cui  le  navi  cedute  costituiscano  un  complesso
aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi
rappresentino l'80 per cento del valore  dell'azienda  al  lordo  dei
debiti finanziari.