(Testo unico imposte sui redditi-art. 295)
                              ART. 295 
                         Obblighi contabili 
(articolo 159 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Il reddito derivante dal contemporaneo  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriali diverse da quelle indicate nell'articolo 290  non  e'
ricompreso nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo  291  e
deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella parte
I, titolo II, capo II, sezione I. 
2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti  negativi
assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attivita'
o beni da cui derivano ricavi e  altri  proventi  diversi  da  quelli
ricompresi nella determinazione dell'imponibile, secondo i criteri di
cui all'articolo 291; a tal fine e' tenuta una contabilita'  separata
secondo le modalita' stabilite con il  decreto  di  cui  all'articolo
297. 
3. Agli effetti dell'articolo 290, comma 4, il  medesimo  obbligo  di
tenuta della contabilita' separata di cui  al  comma  2  e'  previsto
anche al fine di garantire il rispetto del limite  di  ammissibilita'
delle attivita' accessorie rispetto alle attivita' principali. 
4. Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  che  si  riferiscono
indistintamente a componenti positivi di  reddito  ricompresi  e  non
ricompresi nell'imponibile determinato  ai  sensi  dell'articolo  291
sono  deducibili  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
l'ammontare complessivo dei ricavi e altri  proventi  non  ricompresi
nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 291 e  l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.