ART. 295
Obblighi contabili
(articolo 159 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attivita'
imprenditoriali diverse da quelle indicate nell'articolo 290 non e'
ricompreso nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 291 e
deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella parte
I, titolo II, capo II, sezione I.
2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi
assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attivita'
o beni da cui derivano ricavi e altri proventi diversi da quelli
ricompresi nella determinazione dell'imponibile, secondo i criteri di
cui all'articolo 291; a tal fine e' tenuta una contabilita' separata
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo
297.
3. Agli effetti dell'articolo 290, comma 4, il medesimo obbligo di
tenuta della contabilita' separata di cui al comma 2 e' previsto
anche al fine di garantire il rispetto del limite di ammissibilita'
delle attivita' accessorie rispetto alle attivita' principali.
4. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono
indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non
ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 291
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi non ricompresi
nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 291 e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.